Art. 24 - Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attivita'
amministrativa
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati
del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della
legge 6 novembre 2012, n. 190.